Assumere una colf extracomunitaria - Turismo in Albania

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venerdì 19 ottobre 2007

Assumere una colf extracomunitaria

Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese.Se il lavoratore si trova in ItaliaL'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.Se il lavoratore si trova all'estero
1. Prima di venire in Italia (ai sensi del Decreto Flussi 2006)Il datore di lavoro deve presentare presso uno degli uffici postali abilitati la domanda di nulla osta al lavoro, indirizzandola al competente Sportello Unico per l'Immigrazione.A tal fine deve utilizzare gli appositi moduli, distribuiti gratuitamente presso tutti gli uffici postali a partire da sabato 18 febbraio 2006.Alla domanda dovrà essere allegata anche una fotocopia del documento di identità del datore di lavoro, una fotocopia del passaporto - o documento equipollente - del cittadino straniero e una marca da bollo di 14,62 euro.Il costo per l'invio della domanda è di 5,70 euro.E' possibile presentare la domanda di nulla osta al lavoro a partire dal settimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto flussi.Nella domanda il datore di lavoro deve:
assicurare una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, corrispondente - per l'anno 2007 - ad euro 389,36 (per 13 mensilità);
garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
dimostrare di possedere un reddito annuo - anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi - di importo almeno il doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere.
Attenzione: il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di badante, perché affetto lui stesso, o un componente della sua famiglia, da patologie o gravi handicap che ne limitano l'autosufficienza, non ha l'obbligo dell'autocertificazione relativa alla sua capacità economica;
assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. La domanda di nulla osta viene, quindi, trasmessa per via telematica allo Sportello Unico il quale, fatte le dovute verifiche presso la Questura, la Direzione provinciale del lavoro e il Centro per l'impiego, convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta - che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.Lo stesso Sportello Unico trasmette il nulla osta, la proposta di contratto di soggiorno e il codice fiscale - richiesto all'Agenzia delle Entrate - alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, la quale rilascerà al lavoratore il visto d'ingresso da lui precedentemente richiesto.
2. Dopo l'arrivo in ItaliaEntro 8 giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello Unico per firmare il contratto e richiedere il permesso di soggiorno.Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve dimostrare la disponibilità di un alloggio ed esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio).Se il lavoratore si trova nella fase di rinnovo del permesso di soggiornoIl cittadino straniero, in possesso della ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, può continuare un rapporto di lavoro già in corso, senza esporre se stesso e il datore di lavoro a conseguenze penali.Il lavoratore straniero può - in fase di rinnovo del permesso di soggiorno - anche instaurare un nuovo rapporto di lavoro dipendente: a tal fine, le Sedi provvederanno all'iscrizione dietro presentazione del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo.In particolareIl datore di lavoro che assume un lavoratore straniero deve darne comunicazione - solo nel caso il lavoratore risulti convivente - entro 48 ore, all'autorità di Pubblica Sicurezza.Il datore deve inoltre comunicare la presenza del lavoratore presso la propria abitazione all'Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni.


per ulteriori approfondimenti visia il sito del inps..
http://www.inps.it/Doc/TuttoINPS/Contributi/I_lavoratori_dipendenti/I_lavoratori_domestici/index.htm

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